"La rosa nel pugno" Emma Bonino

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso

"La rosa nel pugno" Emma Bonino

Messaggio Da Giovanni il Mer Feb 20, 2008 12:31 pm

Elenco professioni regolamentate

Elenco delle professioni regolamentate dalle direttive settoriali
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/78
L'elenco riguarda le prime professioni affrontate in termini di libera circolazione per l'armonizzazione della formazione ed il loro riconoscimento.

Elenco delle professioni regolamentate dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/332
La direttiva 89/48/CEE regola tutte quelle professioni con formazione universitaria non inferiore a tre anni.
La direttiva 92/51/CEE è complementare alla precedente in quanto regolamenta professioni con formazione universitaria anche inferiore a tre anni e le professioni con formazione anche non universitaria.

Elenco delle professioni regolamentate dalla direttiva 99/42/CEE
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/333
La direttiva riunisce direttive degli anni Sessanta e Settanta basate sul riconoscimento dell'esperienza professionale. Si tratta di attività senza particolari requisiti formativi.

http://www.politichecomunitarie.it/servizi/60/elenco-professioni-regolamentate


Ultima modifica di Giovanni il Mer Feb 20, 2008 12:46 pm, modificato 4 volte

Giovanni
Admin

Messaggi : 214
Registrato il : 13/02/08
Età : 27
Località : Bologna

Tornare in alto Andare in basso

DIRETTIVA 89/48/CEE

Messaggio Da Giovanni il Mer Feb 20, 2008 12:35 pm

Articolo I
Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;


- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in dello Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

E' assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;

b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;

c) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;

d) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata:


- l'esercizio di un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

- l'esercizio di un attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il rimborso della medesima siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un diploma.
Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:


- rilasci ai suoi membri un diploma,

- esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e

- conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale diploma.
Nell'allegato è riportato un elenco non esauriente delle associazioni o organizzazioni che, al momento dell'adozione della presente direttiva, soddisfano alle condizioni del secondo comma. Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad un'associazione o organizzazione, esso ne informa la Commissione che pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

e) per esperienza professionale, l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;

f) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della valutazione nonché lo status del tirocinante migrante sono determinati dall'autorità competente dello Stato membro ospitante;

g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.

Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.

La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante s abiliscono lo status, in detto Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato.

http://www.arpnet.it/animus/bd/dircee.89.48.htm

Giovanni
Admin

Messaggi : 214
Registrato il : 13/02/08
Età : 27
Località : Bologna

Tornare in alto Andare in basso

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto


Permesso del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum