Il codice deontologico del counselor

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Il codice deontologico del counselor

Messaggio Da Giovanni il Mer Feb 13, 2008 12:50 pm


Giovanni
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Codice deontologico- cncp

Messaggio Da Giovanni il Lun Feb 18, 2008 11:45 pm

Codice di etica e di deontologia professionale dell’Associazione CNCP: Coordinamento Nazionale Counselling Professionale
Il Codice è l'insieme di principi e norme che costituiscono linee guida per l’attività dei Counsellor membri del CNCP.
Il Codice si basa sia su principi e valori comuni ai diversi orientamenti teorici, sia su norme di pratica professionale a tutela dei clienti e dei professionisti stessi. Il Codice si applica anche alla formazione, alla supervisione, alla ricerca, alle pubblicazioni ed a tutte le attività che ad esso possono essere associate.
A.Finalità del Counselling
Il Counselling, come definito dall’art. 6 dello Statuto del CNCP, è un processo relazionale tra Counsellor e uno o più Clienti (singoli individui, famiglie, gruppi o istituzioni) con l’obiettivo di fornire ad essi opportunità e sostegno affinché sviluppino le loro risorse e affinché promuovano il proprio benessere come individui e come membri della società affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi.
Il Counsellor opera nel rispetto della dignità, dell’ autonomia e dell'autodeterminazione delle persone, senza discriminazioni di età, di genere e orientamento sessuale, di etnia e cultura, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, quali che siano le condizioni istituzionali e sociali nelle quali il Counsellor opera.

B.Caratteristiche della relazione di counselling
La relazione di Counselling ha il suo fondamento nella richiesta del Cliente e nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali. Il Counsellor, consapevole delle differenze personali e culturali, riconosce la libertà del Cliente di esprimere se stesso, i suoi bisogni e le sue credenze, il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo e benessere.
Nella relazione ogni atto comportamentale, verbale o non verbale, è valutato e inserito nel processo di Counselling secondo il modello teorico di riferimento professionale adottato.

C. Contratto di prestazione
La prestazione professionale è regolata da un esplicito accordo contrattuale e termina con la conclusione del contratto. Counsellor e Cliente hanno reciproci diritti e doveri, strutturati anche in base al presente Codice di etica e di deontologia professionale, che è compito del Counsellor esplicitare. Tali diritti e doveri attengono sia alla relazione professionale in generale, sia allo specifico ambito cui la prestazione si riferisce.
Il Counsellor ha discrezionalità nell’accettare o rifiutare la prestazione professionale richiesta dal Cliente.
La componente economica a carico del Cliente deve essere sempre stabilita in modo chiaro nel primo incontro professionale e la modifica dell’onorario può essere attuata solo se prevista all’inizio del contratto stesso.
Ogni qualvolta si renda necessario introdurre modifiche nel contratto, il Counsellor ha cura di concordarle con il Cliente ottenendo il consenso suo e delle eventuali altre persone implicate nel contratto stesso.
L’interruzione del rapporto,indipendentemente dal motivo per il quale viene effettuata, dovrà essere accompagnata dalle cautele necessarie a rendere minimi i disagi per il Cliente.
Sarà cura del Counsellor mantenere la relazione di Counselling entro limiti di tempo, di obiettivi e di contenuti tali da non creare sovrapposizioni indebite con quanto attiene ad un trattamento psicoterapico.
Le informazioni emerse nel lavoro di Counselling devono restare confinate nel contesto professionale. E’ consigliabile che sia esplicitata al momento del contratto ogni limitazione alla riservatezza nella relazione professionale. Ogni conflitto successivo nell’ambito del rapporto professionale deve essere trattato con chiarezza e trasparenza con il Cliente stesso, in un’ottica di rispetto dei diritti del Cliente alla riservatezza. Nelle situazioni dove potrebbe presentarsi la possibilità di una infrazione del vincolo di riservatezza, è consigliabile che il Counsellor richieda al Cliente un consenso scritto.
Il Counsellor è consapevole di non poter rifiutare di prestare testimonianze, se richiesto dal magistrato, su quanto appreso nello svolgimento della sua attività: è tenuto, quindi, ad avvertire di ciò il Cliente.

D.Competenze e responsabilità del Counsellor
Il Counsellor ha cura di tenersi aggiornato sulle leggi vigenti che riguardano la pratica del Counselling (art. 5 Statuto).
E’ responsabilità del Counsellor operare nell’ambito delle competenze che gli sono proprie e per le quali ha avuto una formazione adeguata e certificata (art. 7 Statuto) utilizzando strumenti efficaci ed adeguati all’obiettivo che intende raggiungere. Nell’intraprendere una relazione professionale, sin dal primo incontro, il Counsellor ha cura di promuovere tra sé e il Cliente uno scambio di informazioni tali da permettergli di valutare l’intervento di elezione e la propria disponibilità ad effettuare tale intervento.
Il Counsellor accetta Clienti che presentino problemi dei quali ha esperienza e competenza; sa riconoscere quelle situazioni per le quali richiedere consulenza e/o supervisione o effettuare un invio ad altro professionista competente facendosi carico di rendere minimo il disagio alla persona.
Il Counsellor imposta la relazione con il Cliente sulla base della trasparenza, del rispetto della persona e dei suoi valori, in modo da favorire l’instaurarsi e il permanere della fiducia reciproca.
Il Counsellor evita qualsiasi interferenza nella prestazione professionale di valori e/o interessi sia personali sia di altre persone a qualsiasi titolo implicate nella relazione. In particolare, il Counsellor evita ogni interferenza tra la relazione professionale e le proprie relazioni sentimentali, sessuali e lavorative.
Nel caso di rapporti professionali che prevedano commissioni da parte di terzi (interventi nelle organizzazioni, nelle équipe interdisciplinari, con i minori, ecc.) o presenza di altri operatori della salute, il Counsellor è tenuto a prendere contatto con i terzi solo con il consenso del Cliente per fornire ad essi gli elementi utili al più ampio processo di cui il Counselling è parte, limitandoli allo stretto necessario.
Il Counsellor è tenuto ad osservare la normativa vigente relativa al segreto professionale, alla raccolta, tutela e diffusione dei dati personali.
Il Counsellor cura il proprio aggiornamento professionale in modo costante così da poter fornire una prestazione qualificata e rispondente alle richieste dei clienti avvalendosi di supervisione, quando necessario.
Da parte del Counsellor devono essere accuratamente evitati abusi in qualsiasi campo (emotivo, sessuale, ideologico, religioso, economico, ecc.). Costituisce abuso l’uso della relazione diretto alla realizzazione di interessi diversi da quelli del Cliente.
Il Counsellor deve porre particolare attenzione a quelle situazioni che, implicando più contesti relazionali, possono favorire una strumentalizzazione anche inconsapevole della relazione consulenziale.
Il Counsellor sa di non poter aver certezza del grado di aderenza alla realtà delle informazioni ricevute nell’esercizio della sua professione. Egli si assume pertanto la piena responsabilità della valutazione delle informazioni ricevute quali indizi di reato e delle conseguenze che la denuncia può avere per il Cliente, anche in presenza del consenso del Cliente stesso.
Il Counsellor è tenuto a fornire al Cliente le informazioni utili sulla propria professione, specificando anche le differenze tra professionalità contigue, per consentire al Cliente di effettuare una scelta consapevole e di definire correttamente gli obiettivi e le condizioni del contratto.

E. Relazione Counsellor-società
Costituisce violazione della regola di correttezza l’uso non appropriato da parte del Counsellor della competenza e della fiducia in lui riposta a ragione della sua professione.
Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti pubblicitari il Counsellor è tenuto ad evitare ogni divulgazione dei risultati raggiunti con i propri interventi professionali, evita di adottare comportamenti scorretti, e di suscitare aspettative infondate.
I seguenti comportamenti sono considerati illeciti deontologici:
a. divulgazione di dichiarazioni o notizie ingannevoli sulla propria professionalità, la propria competenza e la propria formazione;
b. ricerca di clienti attraverso manifestazione di opinioni squalificanti il lavoro dei colleghi, i modelli teorici di riferimento diversi dal proprio ed il lavoro di altre categorie professionali;
c. promessa di corrispondere e ricevere vantaggi economici quale corrispettivo per un invio di clienti.
Il Counsellor nell’esercizio della sua professione fa esplicitamente riferimento ad un’associazione o un gruppo professionale di appartenenza onde costituire rapporti di collaborazione con i colleghi ed avere un confronto sui criteri di valutazione e sul proprio operato nel suo insieme.
Egli accetta, inoltre, che eventuali reclami di clienti e colleghi nei suoi confronti siano esaminati e decisi in ambito associativo (art. 12 Statuto); si impegna a fornire informazioni complete ed esatte per la valutazione deontologica dei suoi comportamenti. Il Counsellor è tenuto ad un addestramento professionale che includa un adeguato periodo di supervisione.
Le norme del presente Codice di etica e di deontologia professionale si applicano anche all’attività di supervisione, di aggiornamento professionale o formativa in genere.

F. Formazione nel Counselling
Gli Enti di formazione garantiscono la qualità della formazione, sia relativamente alle competenze specifiche dei docenti e dei didatti-supervisori, che alla coerenza interna dei propri programmi; predispongono, inoltre, controlli interni per la verifica della qualità della formazione e forniscono ai didatti spazi e luoghi di aggiornamento e confronto sulla metodologia di insegnamento. Gli Enti di formazione curano la formazione deontologica degli allievi sulla base dei principi contenuti nel presente Codice.
Gli Enti di formazione verificano i requisiti curricolari e psicofisici dei candidati allievi nonché, al termine della formazione, l’idoneità degli allievi allo svolgimento dell’attività professionale.
A tal fine gli Enti di formazione verificano costantemente la qualità dei loro programmi di formazione e il livello di apprendimento e crescita personale degli allievi.
Gli Enti di formazione mantengono rapporti improntati a principi di trasparenza e chiarezza con gli altri Enti di formazione, con gli allievi e con i docenti; forniscono informazioni chiare e complete relative ai programmi, all’organizzazione dei corsi e ai loro costi, ai regolamenti interni e alla normativa legislativa in materia.
Gli Enti di formazione, consapevoli della funzione educativa della relazione tra docenti e allievi, ne assumono la responsabilità, anche al fine di evitare abusi e situazioni a rischio di abuso.
Gli Enti di formazione rispettano e fanno rispettare al proprio interno le regole sulla riservatezza e sul segreto professionale.
Gli Enti di formazione riconoscono che la supervisione didattica è uno strumento diretto sia alla formazione degli allievi, sia a garantire la corretta conduzione della relazione professionale; è responsabilità del didatta-supervisore farsi carico delle problematiche del Cliente e della relazione Cliente-Counsellor; gli Enti di formazione utilizzano didatti-supervisori adeguatamente formati e consapevoli delle responsabilità che la funzione impone.
Gli Enti di formazione evitano comportamenti di concorrenza sleale nei confronti degli altri Enti di formazione, sia di Counselling che di altro tipo e si impegnano a rispettare la normativa vigente.


8.7.2003

http://www.counsellingcncp.org/doc/Codice%20di%20etica%20e%20di%20deontologia%20professionale%20CNCP.doc

Giovanni
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Codice di etica e deontologia professionale per i counselor - sico

Messaggio Da Giovanni il Lun Feb 18, 2008 11:59 pm

Codice di etica e deontologia professionale per i counselor
PREMESSA
La SICo adotta un codice di etica e deontologia professionale e non soltanto un codice deontologico, perchè ritiene che un counselor, per definirsi tale, debba aver acquisito un comportamento etico che garantisca un corretto rapporto con i clienti, con i colleghi e con ogni altro professionista.
Il presente codice pertanto deve essere un punto di riferimento per la propria autoregolamentazione e non per esercitare un mero controllo o essere censori o accusatori di colleghi o altri professionisti.
Per la tutela di ogni cittadino esistono delle leggi proprie del vivere civile e specifiche di ogni cultura alle quali il Counselor dovrà fare riferimento a seconda della nazione in cui opera.
La SICo intende tutelare ogni singolo Counselor, ogni possibile utente di counselor e ogni Scuola nei propri diritti, relativi ai rapporti professionali fra questi intercorsi.
Accoglierà segnalazioni ed interverrà su richiesta di singoli e/o di gruppi e opererà quale arbitro per derimere ogni difficoltà sottoposta.
Per tutto ciò che è violazione a leggi dei singoli stati la S.I.Co. rimanda alla legislazione vigente, potendo esprimere pareri di merito se interpellata.
Il Counselor è la persona che, con le proprie competenze, è in grado di favorire la soluzione ad un quesito che crea disagio esistenziale e/o relazionale ad un individuo o un gruppo di individui.
Il Counselor afferma l’appartenenza alla propria categoria professionale in qualunque ambito di competenza operi, e rispetta la competenza specifica di tutte le altre categorie professionali.

Art.1 Il Counselor iscritto al Registro Italiano dei Counselor depositato presso la S.I.Co. Nazionale è Socio S.I.Co.; si impegna pertanto ad accettare e rispettare lo Statuto e le norme riportate nel Codice di Etica e di Deontologia Professionale di seguito riportate.

Art. 2 L’inosservanza delle norme contenute nel presente codice dà adito al possibile allontanamento del Socio Counselor secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento Interno.

Art 3 Il comportamento del counselor deve essere consono al decoro ed alla dignità della professione che rappresenta.
Costituisce illecito deontologico:
- Ogni violazione dolosa al codice penale.
- Ogni tipo di abuso della propria posizione professionale.
- Qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale.

Art. 4 Il counselor si impegna:
- Ad operare nel proprio ambito di competenza per il quale ha ricevuto adeguata formazione e certificazione.
- A mantenere un aggiornamento permanente nella propria area di competenza.
- A far riferimento costante a sistemi di supervisione a garanzia delle persone con le quali si relazionerà.

Art. 5 Il counselor rispetta rigorosamente le opinioni ed i valori del cliente anche se personalmente non li condivide. A sua volta è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, pur impegnandosi, ove possibile, ad informare ed indirizzare verso chi possa aiutarlo a perseguire il suo obiettivo.
In ogni caso il counselor è tenuto alla salvaguardia del ben-essere della persona; eviterà dunque la riduzione o la banalizzazione della difficoltà portata dal cliente.

Art. 6 Il counselor clinico ha il compito di sostenere un disagio della persona ed ha l’obbligo di indirizzarla quando necessario, perchè non di sua competenza, verso una visita specialistica o una terapia più specifica.
- E’ eticamente scorretto per un counselor Clinico rifiutare di prestare il proprio intervento in casi di grave necessità, in ogni luogo ciò si possa verificare.

Art. 7 Nella promozione della propria professionalità il counselor userà sempre comportamenti eticamente corretti.
Costituisce illecito deontologico:
- Fare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale.
- Millantare in relazione alle proprie capacità professionali.
- Fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali.
- Fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.
- Ogni tipo di artificio riconducibile al concetto di “concorrenza sleale” o di “pubblicità ingannevole”.

Art 8 Il rapporto professionale ha carattere contrattuale; counselor e cliente hanno reciproci diritti e doveri. Il counselor ha la discrezionalità di prendere in carico il cliente.
Il contratto economico deve sempre essere pattuito in modo chiaro.
Costituisce illecito deontologico:
- Il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.
- Ogni tipo di illecito rilevabile legalmente relativo alla parcella.

Art. 9 Riconoscendo l’elevato ruolo sociale rappresentato dal Counselor Clinico gli è fatta raccomandazione, qualora se ne presentasse la necessità, di prestare il proprio intervento gratuito o con parcella simbolica, nei confronti di persone in difficoltà finanziarie, nella misura minima di 1 a 10 dei suoi clienti. A propria discrezione il Counselor Clinico può aumentare la suddetta proporzione secondo coscienza.

Art. 10 A seguito del proprio livello di competenza e di ambito di intervento, il counselor è tenuto a non prolungare il proprio intervento clinico che si sia dimostrato inefficace e suggerire, ove possibile, altro tipo di intervento professionale.

Art 11 E’ eticamente scorretto avere rapporti professionali di counseling clinico con persone con le quali si abbia un rapporto di parentela, relazioni affettive e/o sessuali.

Art. 12 Il counselor in ogni campo operante è tenuto al segreto professionale.

Art. 13 Il Counselor Clinico, soprattutto, potendo ricevere confidenze particolarmente intime da parte del cliente è tenuto a porre molta attenzione al segreto professionale su tutto ciò che gli viene confidato o di cui viene a conoscenza anche in forma indiretta.
Deve mantenere la riservatezza sulle prestazioni professionali, sia per quanto riguarda i contenuti, sia relativamente all’esistenza della stessa prestazione professionale, anche dopo la fine della stessa. La morte del cliente non esime dal segreto professionale.

Art. 14 Il counselor deve garantire che il segreto professionale sia esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio sono in contatto con il counselor e possono in qualsiasi modo avere accesso al segreto professionale.
Il Counselor deve predisporre in modo tale che in caso di impedimento o a seguito della propria morte il materiale coperto da segreto professionale sia affidato ad un collega, ovvero ad un congiunto.

Art. 15 La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso scritto o comunque reso ufficiale dal cliente, preventivamente informato sulla opportunità o meno della rivelazione stessa, purchè non violi la riservatezza di altre persone.

Art. 16 La dichiarazione è lecita solo se richiesta dall’utente o dall’autorità costituita per legge.
Nella dichiarazione il counselor attesterà solo obiettivi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato e in totale aderenza con la realtà.
Nel caso di informazioni riferite sarà tenuto a citarne la fonte, separando la propria responsabilità da quella della fonte.

Art. 17 La rivelazione del segreto professionale (in alcune nazioni tra le quali l’Italia) è attualmente obbligatoria per il Counselor su richiesta del giudice.
A tale riguardo il Counselor clinico in presenza di rivelazioni particolari o compromettenti è tenuto a mettere al corrente il cliente del dovere di testimonianza giudiziale.

Art. 18 Il counselor ed in particolare il counselor clinico ha cura di ogni eventuale materiale relativo al cliente (cartelle cliniche, registrazioni dati, nastri audio, video, ecc.) salvaguardandolo da ogni indiscrezione.
Nel caso di pubblicazioni scientifiche, didattica o ricerca, farà in modo che non sia possibile l’identificazione dei soggetti, fatto salvo il consapevole consenso documentabile degli stessi.
In ogni caso, i soggetti debbono essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale.

Art. 19 Quando al counselor clinico si rivolge una coppia o una famiglia, egli persegue il loro benessere considerandoli nell’insieme quale unico cliente.

Art. 20 Quando il counselor clinico presta la sua opera professionale ad una coppia, il segreto richiesto da uno dei due nei confronti dell’altro va accettato e rispettato. Se tale segreto crea un rischio o danno grave e/o imminente per l’integrità psicofisica del cliente ignaro, il segreto è violabile previa informazione del confidente.
Tale eventualità deve essere resa nota in forma esplicita all’inizio del rapporto di counseling.

Art. 21 Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi esercita la potestà genitoriale.
Se il segreto può esporre il minore ad un rischio grave che egli non sia in grado di affrontare da solo, il counselor potrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà di genitore con il massimo di salvaguardia possibile dei dati ricevuti in segreto ed avendone preventivamente informato il minore.

Art. 22 Il counselor che nell’esercizio della sua professione viene a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi può decidere di intervenire per contrastarla anche quando il minore è consenziente.
In tali casi, nell’interesse prevalente del minore, il Counselor assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuta la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà di genitore ed in caso di latitanza o di complicità dello stesso, all’autorità tutoria di competenza.

Art. 23 I counselor impegnati per loro competenza in attività di tipo educativo devono presentarle come rivolte alla maturazione di valori esistenziali in un ambito pluralistico e nelle regole del rispetto reciproco. Terranno inoltre presente che l’ambito educativo e quello dell’informazione non sono reciprocamente assimilabili ne si escludono a vicenda.

Art. 24 Il diritto dell’autodeterminazione del cliente, anche se minorenne, è attuabile nell’educazione mediante l’opera di orientamento-promozione del counselor. Pertanto i counselor coinvolti in attività educative tenderanno a promuovere la responsabilità e le scelte personali degli utenti e non a determinarle dall’esterno. In caso di conflitto tra esigenze oggettive della cultura e diritti pedagogici propri dell’educando, il counselor educatore opera a favore dell’educando.

Art. 25 L’esercizio della professione di counselor è fondato sulla libertà e sull’indipendenza dei singoli quali loro diritti inalienabili. Di conseguenza, sia per i counselor liberi professionisti che per i dipendenti e/o convenzionati, è considerato diritto inalienabile astenersi da interventi che contrastino le proprie convinzioni etiche, a meno che non vi sia immediato pericolo di vita del cliente.
L’obiezione di coscienza può esprimersi sia verso gli obiettivi richiesti dal cliente, che verso i programmi dell’ente di riferimento, pubblico o privato, che il counselor ritenga per sè inaccettabili.

Art. 26 Il counselor che instaura un rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione a vario titolo con operatori ed istituzioni, enti, associazioni e società di qualsiasi tipo, manterrà il rispetto del diritto di libertà ed indipendenza professionale che gli competono secondo il proprio ambito di competenza. Può chiedere l’intervento dell’Associazione qualora gli vengano richiesti comportamenti in contrasto con le norme del presente codice.

Art 27 Il counselor clinico che per motivi di competenza venga consultato da un cliente già in carico ad altro professionista per lo stesso motivo, può svolgere l’intervento di counseling ma è tenuto ad informare, previa autorizzazione del cliente, l’altro professionista. Qualora il professionista primitivo declini di continuare il suo intervento, il counselor potrà subentrare dopo essersi accertato di tale rifiuto.

http://www.sicoitalia.it/70,30.html

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codice deontologico AICo

Messaggio Da Giovanni il Dom Mar 09, 2008 10:14 am


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