DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA FAIP
Pagina 1 su1•
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA FAIP
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA FAIP PER L'ISCRZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI COUNSELOR PRESSO CNEL - Banca Dati sulle Associazioni Professionali.
La F.A.I.P. si è orientata a garantire un adeguato processo di riconoscimento e accreditamento del counselor proponendo di rendere omogenei i criteri con quelli della Associazione Europea, in merito sia alla connessione tra il percorso di formazione a counselor e quello dello psicoterapeuta, sia al numero di ore necessarie per questi due livelli di professionalità competente nell’aiuto alle persone. Invita pertanto le scuole di formazione che si riconoscono nella F.A.I.P. ad organizzare i percorsi di formazione rispettando i seguenti punti specifici e caratterizzanti:
a) L’importanza fondamentale che il counselor nella formazione acquisisca un’ampia esperienza del futuro lavoro: si tratta di evidenziare come asse portante nella formazione a counselor la dimensione “esperienziale”
b) La presenza di alcune aree generaliste di conoscenza, indipendentemente dall’orientamento specialistico del counselor in uno o più settori ed ambiti di lavoro
c) L’accettazione del livello minimo proposto dalla Associazione Europea di 440 (320 ore disciplinari + 120 pratiche) lasciando libere le diverse scuole di articolare, secondo le specifiche necessità ed orientamenti, i loro percorsi di studio anche aumentando le ore necessarie alla formazione del counselor
d) La possibilità da parte di ogni scuola di esaminare, riconoscere ed accreditare i counselor formati al loro interno con un esame disciplinare gestito dalla scuola medesima e con un esame valutativo dell’esperienzialità svolto con la supervisione di un membro esterno, iscritto alla F.A.I.P. e proveniente da altra scuola di formazione associata alla F.A.I.P. Tale membro esterno dovrà analizzare con saggezza l’esperienza del candidato e le sue capacità relazionali con le modalità più diverse (simulata, psicodramma, dialogo clinico, ecc.) concordate con il direttore della scuola.
1) E’ stabilito in 440 ore minime, in un percorso di formazione triennale, il monte ore necessario per la partecipazione all’esame di valutazione per l’idoneità a counselor. Le discipline considerate indispensabili in qualunque indirizzo di counseling (generalistico o specialistico) sono:
· area sociologica e/o relazionale (almeno 1 credito)
· area pedagogica e/o dello sviluppo (almeno 1 credito)
· area psicologica (almeno 2 crediti)
· area antropologica e/o filosofica (almeno 1 credito)
· area della metodologia della ricerca e/o dell’analisi di qualità (almeno 1 credito)
· area medicofisiologica e/o patologica (almeno 1 credito)
Per il restante numero di crediti, circa 36 o un numero maggiore, le singole scuole sono libere di scegliere i percorsi disciplinari ed esperienziali secondo le modalità che caratterizzano il loro approccio.
2) Per l’ingresso alla formazione in counseling è necessario il diploma di scuola secondaria superiore, quinquennale, per tutti i diplomati dopo il 2000. Possono essere valutati come sufficienti diplomi con un numero più basso di anni (ad esempio il vecchio diploma magistrale quadriennale) con eventuale assegnazione di debiti formativi da ottemperare.
3) Al termine del primo anno il direttore di ogni singola scuola, consultati gli organi collegiali, valuta se le potenzialità umane, relazionali, sociali e culturali dell’allievo gli consentano o meno il proseguimento della formazione invitandolo, se il caso, ad abbandonare il percorso di formazione.
4) Possono essere riconosciuti come crediti formativi tutti i titoli, attestati, certificazioni di scuole ed enti pubblici e privati che l’allievo candidato all’ingresso nella scuola presenta, certifica o autocertifica, sia in ordine alle discipline che al percorso esperienziale. Quest’ultimo deve essere accompagnato da una relazione articolata ed esaustiva (anche nella forma di storia di vita) discussa con il direttore della scuola e da lui certificata.
5) Il percorso di formazione complessivo, patrocinato dalla F.A.I.P., da counselor (tre anni= 440 ore) a psicoterapeuta (7 anni = 3200 ore) è articolato in un livello intermedio (5 anni = 1200 ore) che da luogo al titolo di formatore (trainer) o o didatta o titolo ad esso assimilabile.
6) Il titolo di Counselor rilasciato dalla F.A.I.P. ha durata perenne e potrà essere sospeso o revocato solo in presenza di violazioni al codice deontologico, per il quale è stato fatto riferimento al Codice deontologico degli psicologi in relazione alle caratteristiche delle prestazioni, pur con evidente differenza di competenze e di prestazioni professionali.
7) L’iscrizione al Registro Nazionale dei Counselor F.A.I.P. è subordinata al pagamento delle quote sociali annuali F.A.I.P.
8 ) Le strutture tecnico scientifiche della F.A.I.P. sono collocate presso le diverse associazioni, il cui elenco è a disposizione presso la F.A.I.P., e possono avvalersi del contributo di counselor formati, psicologi, psicoterapeuti che fanno riferimento alle Commissioni Scientifica, Counseling e Deontologica della F.A.I.P. (in allegato l’elenco delle cariche deliberate dal Consiglio Direttivo).
9) Lo standard delle competenze professionali, alla cui base vi sono le 440 ore di formazione ed i crediti indispensabili delle varie aree di cui al punto c) del presente Documento, vertono sulle compentenze esperienziali del counselor ritenute indispensabili per l’esercizio di tale professione di aiuto e consistenti in:
Conoscenza delle propria dimensione intrapsichica accertata mediante la chiara esposizione della propria storia di vita, con i passaggi essenziali nella personale maturazione esistenziale
Sviluppo delle competenze relazionali accertata mediante la valutazione della tenuta allo stress derivante dall’assorbimento delle tensioni altrui, alla capacità di superamento delle simpatie ed antipatie e dei blocchi di dipendenza affettiva
Capacità di orientamento nel mondo sociale e del lavoro, capacità di progettazione di un progetto autonomo di vita professionale e relazionale[1].
Il presente Documento Programmatico è stato deliberato dal Consiglio Direttivo dell F.A.I.P. il 7 giugno 2003 a Roma.
Il Presidente
Dott. Roberto Parrini
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Uno dei principali rischi della formazione a professioni d’aiuto alle persone sta nello scivolamento verso il burocratismo nel momento del riconoscimento e dell’accreditamento. Per burocratismo si intende la sopravvalutazione dei titoli e dei criteri formali rispetto al significato concreto delle competenze. Giammai solo teoriche ed astratte ma nemmeno tecnicistiche e formali. La competenza del counselor, definibile come valida professionalità più capacità di amore per l’irriducibile alterità del cliente, necessita di essere verificata attraverso accertamenti sul vissuto esperienziale del futuro counselor nel rapporto con se stesso e con l’altro. La necessità di orientarsi verso tali modalità di verifica emerge con maggior evidenza di fronte all’incrementale crescita della domanda sociale di consulenza di aiuto.
La F.A.I.P. si è orientata a garantire un adeguato processo di riconoscimento e accreditamento del counselor proponendo di rendere omogenei i criteri con quelli della Associazione Europea, in merito sia alla connessione tra il percorso di formazione a counselor e quello dello psicoterapeuta, sia al numero di ore necessarie per questi due livelli di professionalità competente nell’aiuto alle persone. Invita pertanto le scuole di formazione che si riconoscono nella F.A.I.P. ad organizzare i percorsi di formazione rispettando i seguenti punti specifici e caratterizzanti:
a) L’importanza fondamentale che il counselor nella formazione acquisisca un’ampia esperienza del futuro lavoro: si tratta di evidenziare come asse portante nella formazione a counselor la dimensione “esperienziale”
b) La presenza di alcune aree generaliste di conoscenza, indipendentemente dall’orientamento specialistico del counselor in uno o più settori ed ambiti di lavoro
c) L’accettazione del livello minimo proposto dalla Associazione Europea di 440 (320 ore disciplinari + 120 pratiche) lasciando libere le diverse scuole di articolare, secondo le specifiche necessità ed orientamenti, i loro percorsi di studio anche aumentando le ore necessarie alla formazione del counselor
d) La possibilità da parte di ogni scuola di esaminare, riconoscere ed accreditare i counselor formati al loro interno con un esame disciplinare gestito dalla scuola medesima e con un esame valutativo dell’esperienzialità svolto con la supervisione di un membro esterno, iscritto alla F.A.I.P. e proveniente da altra scuola di formazione associata alla F.A.I.P. Tale membro esterno dovrà analizzare con saggezza l’esperienza del candidato e le sue capacità relazionali con le modalità più diverse (simulata, psicodramma, dialogo clinico, ecc.) concordate con il direttore della scuola.
1) E’ stabilito in 440 ore minime, in un percorso di formazione triennale, il monte ore necessario per la partecipazione all’esame di valutazione per l’idoneità a counselor. Le discipline considerate indispensabili in qualunque indirizzo di counseling (generalistico o specialistico) sono:
· area sociologica e/o relazionale (almeno 1 credito)
· area pedagogica e/o dello sviluppo (almeno 1 credito)
· area psicologica (almeno 2 crediti)
· area antropologica e/o filosofica (almeno 1 credito)
· area della metodologia della ricerca e/o dell’analisi di qualità (almeno 1 credito)
· area medicofisiologica e/o patologica (almeno 1 credito)
Per il restante numero di crediti, circa 36 o un numero maggiore, le singole scuole sono libere di scegliere i percorsi disciplinari ed esperienziali secondo le modalità che caratterizzano il loro approccio.
2) Per l’ingresso alla formazione in counseling è necessario il diploma di scuola secondaria superiore, quinquennale, per tutti i diplomati dopo il 2000. Possono essere valutati come sufficienti diplomi con un numero più basso di anni (ad esempio il vecchio diploma magistrale quadriennale) con eventuale assegnazione di debiti formativi da ottemperare.
3) Al termine del primo anno il direttore di ogni singola scuola, consultati gli organi collegiali, valuta se le potenzialità umane, relazionali, sociali e culturali dell’allievo gli consentano o meno il proseguimento della formazione invitandolo, se il caso, ad abbandonare il percorso di formazione.
4) Possono essere riconosciuti come crediti formativi tutti i titoli, attestati, certificazioni di scuole ed enti pubblici e privati che l’allievo candidato all’ingresso nella scuola presenta, certifica o autocertifica, sia in ordine alle discipline che al percorso esperienziale. Quest’ultimo deve essere accompagnato da una relazione articolata ed esaustiva (anche nella forma di storia di vita) discussa con il direttore della scuola e da lui certificata.
5) Il percorso di formazione complessivo, patrocinato dalla F.A.I.P., da counselor (tre anni= 440 ore) a psicoterapeuta (7 anni = 3200 ore) è articolato in un livello intermedio (5 anni = 1200 ore) che da luogo al titolo di formatore (trainer) o o didatta o titolo ad esso assimilabile.
6) Il titolo di Counselor rilasciato dalla F.A.I.P. ha durata perenne e potrà essere sospeso o revocato solo in presenza di violazioni al codice deontologico, per il quale è stato fatto riferimento al Codice deontologico degli psicologi in relazione alle caratteristiche delle prestazioni, pur con evidente differenza di competenze e di prestazioni professionali.
7) L’iscrizione al Registro Nazionale dei Counselor F.A.I.P. è subordinata al pagamento delle quote sociali annuali F.A.I.P.
8 ) Le strutture tecnico scientifiche della F.A.I.P. sono collocate presso le diverse associazioni, il cui elenco è a disposizione presso la F.A.I.P., e possono avvalersi del contributo di counselor formati, psicologi, psicoterapeuti che fanno riferimento alle Commissioni Scientifica, Counseling e Deontologica della F.A.I.P. (in allegato l’elenco delle cariche deliberate dal Consiglio Direttivo).
9) Lo standard delle competenze professionali, alla cui base vi sono le 440 ore di formazione ed i crediti indispensabili delle varie aree di cui al punto c) del presente Documento, vertono sulle compentenze esperienziali del counselor ritenute indispensabili per l’esercizio di tale professione di aiuto e consistenti in:
Conoscenza delle propria dimensione intrapsichica accertata mediante la chiara esposizione della propria storia di vita, con i passaggi essenziali nella personale maturazione esistenziale
Sviluppo delle competenze relazionali accertata mediante la valutazione della tenuta allo stress derivante dall’assorbimento delle tensioni altrui, alla capacità di superamento delle simpatie ed antipatie e dei blocchi di dipendenza affettiva
Capacità di orientamento nel mondo sociale e del lavoro, capacità di progettazione di un progetto autonomo di vita professionale e relazionale[1].
Il presente Documento Programmatico è stato deliberato dal Consiglio Direttivo dell F.A.I.P. il 7 giugno 2003 a Roma.
Il Presidente
Dott. Roberto Parrini
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Uno dei principali rischi della formazione a professioni d’aiuto alle persone sta nello scivolamento verso il burocratismo nel momento del riconoscimento e dell’accreditamento. Per burocratismo si intende la sopravvalutazione dei titoli e dei criteri formali rispetto al significato concreto delle competenze. Giammai solo teoriche ed astratte ma nemmeno tecnicistiche e formali. La competenza del counselor, definibile come valida professionalità più capacità di amore per l’irriducibile alterità del cliente, necessita di essere verificata attraverso accertamenti sul vissuto esperienziale del futuro counselor nel rapporto con se stesso e con l’altro. La necessità di orientarsi verso tali modalità di verifica emerge con maggior evidenza di fronte all’incrementale crescita della domanda sociale di consulenza di aiuto.
Ultima modifica di alessia79 il Lun Mar 17, 2008 3:58 pm, modificato 1 volta






